Il piano di riqualificazione energetica dovrà essere redatto come previsto dal capitolato tecnico di gara (par. 6.4.2), dall’offerta tecnica di gara presentata dal RTI con capogruppo Olicar S.p.A.
Il Piano di Riqualificazione Energetica, deve riassumere al minimo le seguenti informazioni:
a) codice identificativo intervento;
b) denominazione sintetica dell’intervento;
c) impianti / servizi di riferimento;
d) schemi funzionali di sintesi nei quali siano rappresentati, nonché identificati tramite codici, i misuratori installati e monitorati da remoto (Control Room) nonché il loro posizionamento;
e) l’algoritmo di calcolo dei risparmi energetici conseguiti a seguito degli interventi, espresso in TEP, basato sulla differenza tra i consumi energetici di baseline e i consumi ex-post. L’algoritmo dovrà tenere in considerazione anche la variabilità delle condizioni esterne (climatiche, illuminamento, ecc.) nonché i livelli di servizio garantiti.
f) risparmio energetico per l’intervento espresso in TEP annui;
g) priorità di realizzazione dell’intervento e coefficiente di priorità;
h) costo dell’intervento (secondo quanto previsto al paragrafo relativo alla quantificazione degli interventi a misura);
Tale piano di riqualificazione dovrà successivamente essere approvato dalle singole AA.SS.
Il piano di riqualificazione energetica deve essere completo di progettazione preliminare e dovrà tenere in considerazione quanto emerso in fase di Assessment Energetico risultando congruo e coerente con le risultanze di tale audit.
Il Piano di riqualificazione energetica dovrà comportare un risparmio energetico espresso in TEP annui almeno pari a quello dichiarato nell’offerta di gara presentata dal RTI.