Il presente decreto ha per scopo l’emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguar-danti la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie di seguito elenca-te e classificate sulla base di quanto riportato all’art. 4 del decreto del Presidente della Re-pubblica 14 gennaio 1997 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 feb-braio 1997) in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno;
b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno;
c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.
Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza re-lativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le strut-ture sanitarie, di cui al precedente articolo, sono realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soc-corsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.